Art. 618 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 618. Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all’istruzione della causa, che è poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.


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