Art. 447 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 447. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell’articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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