Art. 85

1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.

2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.

3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.


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