Art. 575 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 575. Se il decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nell’articolo 570, il giudice dell’esecuzione ordina l’incanto.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.


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