Art. 520 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 520. L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.

Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.


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