Art. 574 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 574. Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.


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