Articolo 419. Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’Articolo 415, comma 5 elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
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È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.