Articolo 551. L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Articolo 551. L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
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