Art. 356 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 356. Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4, del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti 1.

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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