Articolo 321. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.
Articolo sostituito dall’Articolo 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.