Art. 321 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 321. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.

Articolo sostituito dall’Articolo 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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