Art. 635 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 635. Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’Articolo 459 1 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

1 L’Articolo 459 citato è stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, Articolo 442.


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