Art. 318 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 318. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto 1.

Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

Articolo sostituito dall’Articolo 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’Articolo 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.


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