Art. 669-b c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 669. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

Articolo aggiunto dall’Articolo 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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