Art. 2625 c.c. Codice Civile

Articolo 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori. I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell’attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.


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