Articolo 315. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 315. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: