Art. 314 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 314. Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Articolo così sostituito dall’Articolo 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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