Articolo 656. Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’Articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’Articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’Articolo 404, comma 2.
Art. 656 c.p.c. Codice di Procedura Civile
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