Articolo 108. 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell’imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
Codice di Procedura Penale
Libro secondo
Parte prima
ATTI
Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI