Art. 108 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 108. 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell’imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Codice di Procedura Penale

Libro secondo
Parte prima
ATTI

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI


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