Art. 138 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 138. L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.


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