Articolo 181. Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo 1.
Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
1 Comma modificato dall’Articolo 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’Articolo 4, comma 1 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
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