Art. 428 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 428. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. Sull’impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall’articolo 419 comma 7.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell’articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l’imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.

7. In caso di appello dell’imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale.

9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.


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