Art. 698 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 698. Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.


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