Art. 807 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 807. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente 1.

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

1 Comma aggiunto dall’Articolo 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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