Art. 85 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

– le motocarrozzette;

– le autovetture;

– gli autobus;

– i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

– i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600 e, se si tratta di autobus, da lire 606.000 a lire 2.424.000. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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