Art. 93 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

2. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’articolo 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, d immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 .

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta valida ai fini della circolazione ai sensi dell’articolo 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della citata legge.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’articolo 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’articolo 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’articolo 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’articolo 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’articolo 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’articolo ŠÄ11 vanno immatricolati dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall’articolo 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’ACI a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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