Art. 490 c.c. Codice Civile

Articolo 490. L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n. 5, L. fall. 12 1° comma).

Conseguentemente:

l) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.


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