Art. 229 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 229. Attuazione di direttive comunitarie.

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.


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