Articolo 1347. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1347 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
