Articolo 1316. L’obbligazione indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1316 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: