Art. 5 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 5. Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’articolo 2. I prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, possono vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articolo 6 e articolo 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

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