Art. 129 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 129. Sospensione della patente di guida.

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’articolo 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, La patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e della amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.

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