Art. 60 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 60. Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della localit e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la localit sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli per cui attualmente risulta l’iscrizione nei registri previsti dall’articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800 se si tratta di autoveicoli, o da lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di motoveicoli.


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