Art. 130 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 130. Revoca della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’articolo 119;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’articolo 128, risulti non più idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.


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