Articolo 731. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.
Art. 731 c.p. Codice Penale
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