Articolo 669. Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Articolo aggiunto dall’Articolo 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.