Art. 727 c.p. Codice Penale

Articolo 727. Maltrattamento di animali. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila (1).

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell’esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

(1) L’ammenda è stata elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire 3 milioni dall’Articolo 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281.


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