Articolo 1692. Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non pu rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario (2951).
Art. 1692 c.c. Codice Civile
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