Art. 716 c.p. Codice Penale

Articolo 716.Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga di minori. Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila (1).

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

(1) Comma così modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 716"