Articolo 716.Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga di minori. Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila (1).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
(1) Comma così modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.