Art. 686 c.p. Codice Penale

Articolo 686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

(1) Comma così sostituito dall’Articolo 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.


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