Articolo 686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire centomila a un milione (1).
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
(1) Comma così sostituito dall’Articolo 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.