Articolo 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689