Articolo 102. 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
Articolo 102. 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.
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