Art. 287 c.p. Codice Penale

Articolo 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


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