Articolo 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.