Art. 13 c.p. Codice Penale

Articolo 13. Estradizione. L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L’estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.


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