Articolo 133 ter. Pagamento rateale della multa o dell’ammenda. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.