Art. 672 c.p. Codice Penale

Articolo 672. Omessa custodia e malgoverno di animali. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

(1) Sanzione così modificata dall’Articolo 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.


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