Articolo 641. Insolvenza fraudolenta. Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione.
L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.