Art. 2309 c.c. Codice Civile

Articolo 2309. La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.


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