Art. 636 c.p. Codice Penale

Articolo 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).

(1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689


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