Art. 635 bis c.p. Codice Penale

Articolo 635 bis. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici. Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (1).

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


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